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Proposta di modifica n. 19.301 al DDL n. 1905


19.301 (testo 2)

RUSCONI, LIVI BACCI, CECCANTI, ICHINO, MARINO IGNAZIO, TREU, SOLIANI, ASTORE

V. testo 3

Sostituire l'articolo con il seguente:

ŤArt. 19.

(Collocamento a riposo dei professori e dei ricercatori)

        1. L'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, non si applica ai professori e ricercatori universitari. I provvedimenti adottati dalle università ai sensi della norma citata decadono alla data di entrata in vigore della presente legge, ad eccezione di quelli che hanno già iniziato a produrre i loro effetti.

        2. I ricercatori e i professori universitari, ivi compresi quelli in servizio presso le facoltà di medicina e chirurgia, e tutto il personale dipendente delle università cessano dai ruoli o dagli incarichi, dall'anno accademico successivo al compimento del sessantacinquesimo anno di età. È fatta salva l'applicazione del regime di cui alla legge 24 dicembre 2007, n. 247.

        3. Coloro che all'entrata in vigore della presente legge hanno superato i sessantacinque anni di età o hanno già ottenuto, con decreto del rettore, il collocamento fuori ruolo o il trattenimento in servizio per il biennio previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni, cessano dai ruoli o dagli incarichi dall'inizio del successivo anno accademico.

        4. Qualora il periodo di tempo intercorrente fra l'entrata in vigore della presente legge e l'inizio del successivo anno accademico sia inferiore a sei mesi, le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 8 del presente articolo sono posticipate di dodici mesi.

        5. Il personale di cui ai commi 2 e 3 può chiedere, mediante domanda da presentare ai sensi del comma 6, di essere trattenuto in servizio per un eventuale periodo necessario a maturare un'anzianità massima contributiva di quaranta anni.

        6. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e ricerca con proprio decreto di natura non regolamentare, da emanare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede a stabilire i criteri e le modalità della presentazione della domanda di cui al comma 5.

        7. In relazione alle specifiche esigenze didattiche e di ricerca ed in seguito alla positiva valutazione dell'attività di ricerca e di didattica dell'ateneo, i ricercatori e i professori cessati dai loro incarichi ai sensi dei commi 2 e 3 possono proseguire un impegno didattico e scientifico, nel dipartimento di afferenza mediante la stipula di contratti a titolo oneroso o gratuito predisposti secondo schemi definiti dal consiglio di amministrazione dell'ateneo ed accedere ai fondi, pubblici e privati di ricerca. I ricercatori e i professori, che alla data del collocamento a riposo risultino coordinatori a qualunque titolo di fondi per ricerca da svolgersi nell'ambito del dipartimento di loro ultima afferenza, mantengono diritti e doveri derivanti da tali progetti tra cui la possibilità di svolgere attività di ricerca correlata.

        8. I punti organico e le risorse finanziarie derivanti dal collocamento a riposo di professori e ricercatori universitari rimane nella disponibilità dell'ateneo per il reclutamento di personale docente.

        9. Alle risorse finanziarie resesi disponibili nei bilanci universitari in conseguenza della variazione di età pensionabile prevista dai commi 2 e 3 del presente articolo non si applica quanto disposto dal primo periodo del comma 13 dell'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

        10. Le risorse finanziarie di cui al comma 9, entro tre anni dalla loro effettiva disponibilità, vengono utilizzate nella misura minima del 60 per cento della loro entità per l'indizione di procedure di reclutamento di ricercatori a tempo determinato di cui all'articolo 18 e nella misura minima del 20 per cento per l'indizione di procedure di reclutamento di professori associati. Il mancato rispetto di quanto disposto dal presente comma comporta il divieto per l'ateneo di procedere alla chiamata di professori ordinari nei successivi cinque anniť.