1.1000/22
BELISARIO, GIAMBRONE, DE TONI, DI NARDO, PEDICA
All'emendamento 1.1000, capoverso «Art. 8», dopo il comma l, inserire il seguente: «1-bis. Qualora l'impossibilità di eseguire i pagamenti dovuti dipenda dall'insolvenza del terzo di cui all'articolo 3, comma 2, il giudice può concedere un termine ulteriore per l'adempimento, decorso il quale ha luogo la revoca di diritto».