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Proposta di modifica n. 1.1000/22 al DDL n. 3075


1.1000/22

BELISARIO, GIAMBRONE, DE TONI, DI NARDO, PEDICA

All'emendamento 1.1000, capoverso «Art. 8», dopo il comma l, inserire il seguente: «1-bis. Qualora l'impossibilità di eseguire i pagamenti dovuti dipenda dall'insolvenza del terzo di cui all'articolo 3, comma 2, il giudice può concedere un termine ulteriore per l'adempimento, decorso il quale ha luogo la revoca di diritto».