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Ordine del Giorno n. G101 al DDL n. 3111-B


G101

DI NARDO, BELISARIO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

        in sede di esame dell'Atto Senato n. 3111-B,

        premesso che:

            la sentenza della Corte costituzionale n. 22 del 2012, nel sottolineare che la «necessaria omogeneità del decreto-legge, la cui interna coerenza va valutata in relazione all'apprezzamento politico, operato dal Governo e controllato dal Parlamento, del singolo caso straordinario di necessità e urgenza, deve essere osservata dalla legge di conversione» ha evidenziato che «l'esclusione della possibilità di inserire nella legge di conversione di un decreto-legge emendamenti del tutto estranei all'oggetto e alle finalità del testo originario non risponda soltanto ad esigenze di buona tecnica normativa, ma sia imposta dallo stesso articolo 77, secondo comma, della Costituzione, che istituisce un nesso di interrelazione funzionale tra decreto-legge, formato dal Governo ed emanato dal Presidente della Repubblica, e legge di conversione, caratterizzata da un procedimento di approvazione peculiare rispetto a quello ordinario». I contenuti della sentenza sono stati richiamati nella lettera che il Presidente della Repubblica ha inviato al Presidente del Consiglio ed ai Presidenti dei due rami del Parlamento il 23 febbraio 2012;

            la Camera dei deputati, tenendo conto anche delle predetta sentenza, ha soppresso gran parte delle disposizioni introdotte dal Senato in prima lettura. Tra le molte disposizioni eterogenee, sono però risultate cancellate anche alcune norme che affrontavano tematiche ambientali non irrilevanti. Tra esse figurano le disposizioni concernenti i rifiuti di attività agricole e i materiali vegetali, agricoli e forestali volte ad agevolare il riutilizzo di tali materiali e a semplificare la disciplina dei trasporti di rifiuti effettuati dagli imprenditori agricoli, per l'utilizzo di paglia, sfalsi e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso; le disposizioni volte a semplificare la raccolta di materiali o indumenti usati ceduti da privati da parte delle associazioni di volontariato da destinare al riutilizzo e alla raccolta differenziata; l'estensione della facoltà, per i comuni, di prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva in luogo del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi operativo dal 2013; agevolazioni per i cosiddetti «acquisti verdi»; la riduzione delle garanzie finanziarie che le imprese certificate EMAS e ISO 14000 prestano ai fini della spedizione transfrontaliera dei rifiuti e del rilascio dell'autorizzazione per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero; la possibilità di non limitare le misure di compensazione e riequilibrio ambientale e territoriale a quelle aventi carattere esclusivamente monetario; la pubblicazione, da parte del Ministero dell'ambiente, sul proprio sito web dell'andamento effettivo dei flussi delle risorse finanziarie riassegnate; l'aumento della parte di tributo dovuto per i conferimenti in discarica da destinarsi a finalità di bonifica e risanamento ambientale;

        impegna il Governo ad assumere le opportune iniziative, per quanto di sua competenza, finalizzate a favorire, nel primo provvedimento utile, la risoluzione delle problematiche di cui in premessa a dare celere attuazione, nel primo provvedimento utile, agli impegni e alle raccomandazioni assunte al Senato in prima lettura, con particolare riferimento alla questione delle bonifiche, al dissesto idrogeologico, al funzionamento delle aree protette, all'obiettivo di riduzione della produzione di rifiuti ed al potenzia mento dei controlli contro i traffici illeciti di sostanze inquinanti.

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(*) Accolto dal Governo