G104
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
premesso che:
nel corso dell'esame del decreto-legge alla Camera, sono state soppresse numerose disposizioni aggiuntive a seguito della recente sentenza della Corte costituzionale n. 22 del 2012, che ha stabilito l'illegittimità delle disposizioni che appaiono estranee rispetto all'oggetto e alle finalità del testo originario del decreto-legge;
in particolare è stato soppresso l'articolo 1-ter, introdotto dal Senato, che escludeva le attività di trattamento tramite compostaggio aerobico o digestione anaerobica dei rifiuti urbani organici biodegradabili, provenienti da cucine, mense o mercati, dal regime autorizzatorio previsto dal Codice dell'ambiente, per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, prevedendo che la realizzazione e l'esercizio di tali impianti siano soggetti a procedure semplificate di Denuncia d'inizio attività;
l'introduzione delle norme previste dal suesposto articolo avrebbe costituito importanti e positivi effetti sia per la semplificazione delle procedure autorizzative per i piccoli impianti di compostaggio di carattere domestico, sia per l'incentivazione e la diffusione dell'agricoltura biologica;
impegna il Governo ad assumere le opportune iniziative, anche di carattere normativo, volte ad introdurre le disposizioni previste dall'articolo 1-ter esposto in premessa, al fine di semplificare le procedure autorizzative per i piccoli impianti di compostaggio di carattere domestico, a sostegno della diffusione dei piccoli impianti di compostaggio e ad incentivazione dell'agricoltura biologica.
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(*) Accolto dal Governo