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Proposta di modifica n. 2.550 al DDL n. 24


2.550

CALDEROLI, DIVINA

V. testo 2

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 2. - (Senato federale della Repubblica). - 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        "Art. 57. - Il Senato federale della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto su base regionale.

        Il Senato federale della Repubblica è composto da duecento senatori. I senatori sono eletti in ciascuna Regione contestualmente all'elezione del rispettivo Consiglio regionale o Assemblea regionale e, per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, dei Consigli delle Province autonome.

        L'elezione del Senato federale della Repubblica è dIsciplinata con legge dello Stato, che garantisce la rappresentanza territoriale da parte del senatori.

        Nessuna Regione può avere un numero di Senatori inferiore a cinque; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste uno.

        La ripartizione del seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del quarto comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

        Partecipano all'attività del Senato federale della Repubblica, senza diritto di voto, secondo le modalità previste dal suo regolamento, altri rappresentanti delle Regioni e delle autonomie locali. A tale fine, all'inizio di ogni legislatura regionale, ciascun Consiglio o Assemblea regionale elegge un rappresentante tra i propri componenti e ciascun Consiglio delle autonomie locali elegge un rappresentante tra i sindaci e i presidenti di Provincia o di Città metropolitana della Regione. Per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol i Consigli delle Province autonome e i rispettivi Consigli delle autonomie locali eleggono ciascuno un proprio rappresentante."».