7.253
BENEDETTI VALENTINI, SALTAMARTINI, CASTRO, DE ECCHER, BEVILACQUA, MILONE, CORONELLA
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 72», sostituire l'ultimo comma con il seguente:
«I disegni di legge approvati da una Camera sono trasmessi all'altra Camera e, salvo i casi di esercizio collettivo della funzione legislativa, sono da questa esaminati, entro quindici giorni dall'annuncio dell'avvenuta trasmissione, se ne è richiesto il riesame da un quinto dei suoi componenti. Il riesame ha luogo anche su richiesta del Governo. Il disegno di legge può essere approvato, anche con modifiche, o respinto, entro i trenta giorni successivi all'inizio dell'esame. I disegni di legge si intendono definitivamente approvati quando si forma una deliberazione conforme delle due Camere ovvero, nel testo approvato da una Camera, in mancanza di richiesta di riesame o quando questa non sia seguita dalla votazione finale sul disegno di legge nel termine prescritto».