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Proposta di modifica n. 7.253 al DDL n. 24


7.253

BENEDETTI VALENTINI, SALTAMARTINI, CASTRO, DE ECCHER, BEVILACQUA, MILONE, CORONELLA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 72», sostituire l'ultimo comma con il seguente:

        «I disegni di legge approvati da una Camera sono trasmessi all'altra Camera e, salvo i casi di esercizio collettivo della funzione legislativa, sono da questa esaminati, entro quindici giorni dall'annuncio dell'avvenuta trasmissione, se ne è richiesto il riesame da un quinto dei suoi componenti. Il riesame ha luogo anche su richiesta del Governo. Il disegno di legge può essere approvato, anche con modifiche, o respinto, entro i trenta giorni successivi all'inizio dell'esame. I disegni di legge si intendono definitivamente approvati quando si forma una deliberazione conforme delle due Camere ovvero, nel testo approvato da una Camera, in mancanza di richiesta di riesame o quando questa non sia seguita dalla votazione finale sul disegno di legge nel termine prescritto».