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Proposta di modifica n. 1.1 al DDL n. 2715


1.1

BARBOLINI, MONGIELLO

Sostituire il comma 1 con i seguenti: «1. All'articolo 2364, secondo comma, del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: "centoventi giorni" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta giorni"; b) il secondo periodo è abrogato.

1-bis. All'articolo 154-ter, comma 1, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: "centoventi giorni" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta giorni"».