Versione eBook

Proposta di modifica n. 9.0.1 al DDL n. 24, 216, 894, 1086, 1114, 1218, 1548, 1589, 1590, 1761, 2784, 2875, 2941, 3183, 3204, 3252


9.0.1

CALDEROLI, DIVINA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Primo Ministro e Ministri)

        1. L'articolo 95 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        ''Art. 95. – Il Primo Ministro è responsabile della politica generale del Governo. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promovendo e coordinando l'attività dei ministri. Nomina e revoca i ministri. Nomina e revoca i Sottosegretari di Stato ed i Viceministri, che prestano giuramento nelle sue mani prima di assumere le funzioni.

        I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri.

        La legge provvede all'ordinamento dell'ufficio del Primo Ministro e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri.''».