9.0.1
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 9-bis.
(Primo Ministro e Ministri)
1. L'articolo 95 della Costituzione è sostituito dal seguente:
''Art. 95. – Il Primo Ministro è responsabile della politica generale del Governo. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promovendo e coordinando l'attività dei ministri. Nomina e revoca i ministri. Nomina e revoca i Sottosegretari di Stato ed i Viceministri, che prestano giuramento nelle sue mani prima di assumere le funzioni.
I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri.
La legge provvede all'ordinamento dell'ufficio del Primo Ministro e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri.''».