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Legislatura 16 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-02092


Atto n. 4-02092

Pubblicato il 8 ottobre 2009
Seduta n. 266

BUGNANO , DE TONI - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. -

Premesso che:

a partire dal 25 ottobre 2005, l'Ente nazionale dell'aviazione civile (ENAC) ha inserito nella Commissione aeroportuale di Malpensa, quali componenti effettivi, i rappresentanti degli enti locali della provincia di Novara, ed in particolare dei Comuni di Castelletto Sopra Ticino, Marano Ticino, Oleggio, Pombia e Varallo Pombia;

con lettera del 24 settembre 2009 l'ENAC ha convocato per il 6 ottobre 2009, alle ore 14.30, la Commissione aeroportuale di Malpensa, invitando i rappresentanti dei Comuni citati in qualità di meri osservatori, privandoli, dunque, del diritto di voto;

considerato che:

il decreto ministeriale 31 ottobre 1997, emanato dal Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare di concerto con l'allora Ministro dei trasporti e della navigazione e recante disposizioni in materia di "Metodologia di misura del rumore aeroportuale", all'art. 5, comma 1, prevede che l'Ente nazionale per l'aviazione civile istituisca, per ogni aeroporto aperto al traffico civile, una commissione presieduta dal competente direttore della circoscrizione aeroportuale e composta da un rappresentante per ognuno dei seguenti soggetti: Regione, Provincia e Comuni interessati;

il Ministero dell'ambiente, con protocollo n. 1949/2000/SIAR del 10 aprile 2000, indirizzato all'ufficio di gabinetto del Ministero dei trasporti e della navigazione, al direttore della circoscrizione aeroportuale, alla Regione Lombardia, alla Provincia di Varese, all'Ente nazionale per l'aviazione civile e ai Sindaci del Consorzio urbanistico volontario Malpensa (CUV), in relazione alla designazione dei rappresentanti della Commissione dell'aeroporto di Malpensa, di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto ministeriale 31 ottobre 1997, ed in considerazione dell'importanza delle decisioni da assumere nell'ambito della medesima, riteneva opportuna la presenza dei rappresentanti dei Comuni interessati dalle attività aeroportuali, anche se posti al di fuori della isofona 60 dB (A) Lva, che caratterizza l'intorno areoportuale;

il Ministero dell'ambiente, con protocollo n. 2916/2000/SIAR del 29 giugno 2000, indirizzato al direttore della Circoscrizione aeroportuale, alla Regione Lombardia, alla Regione Piemonte, alla Provincia di Varese e alla Provincia di Novara, facendo seguito al protocollo n. 1949/2000/SIAR del 10 aprile 2000, specificava che in assenza di precisa delimitazione dell'intorno aeroportuale, l'indicazione dei Comuni interessati all'attività aeroportuale, a prescindere da quelli su cui insiste il sedime, fosse fornita dalle Regioni o Province competenti;

con protocollo n. 3272/2000/SIAR del 30 giugno 2000, indirizzato al direttore della Circoscrizione aeroportuale di Malpensa, alla Regione Lombardia, alla Regione Piemonte, alla Provincia di Varese, alla Provincia di Novara, il Ministero dell'ambiente, facendo seguito alle due note prima citate, invitava le Regioni e le Province competenti a trasmettere alla Direzione circoscrizionale di Malpensa, e per conoscenza al Ministero stesso, un elenco dei Comuni interessati all'attività aeroportuale;

anche il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con protocollo n. 12533 del 5 luglio 2005, indirizzato all'ENAC, al Ministero dell'ambiente, al direttore della Circoscrizione aeroportuale di Malpensa, alla Regione Lombardia, alla Regione Piemonte, alla Provincia di Varese ed alla Provincia di Novara, riteneva che, in considerazione della peculiare collocazione territoriale dell'aeroporto, fosse opportuno estendere la partecipazione alla Commissione anche ai rappresentanti della Provincia di Novara e dei Comuni confinanti con quelli lombardi su cui insiste il sedime aeroportuale;

in data 2 agosto 2005 l'ENAC, nel protocollo n. 2057, indirizzato alla Provincia di Novara, prendendo atto di quanto stabilito dal Ministero delle infrastrutture con protocollo n. 12533 del 5 luglio 2005, richiedeva l'elenco dei Comuni interessati all'inserimento nella Commissione aeroportuale di Malpensa;

con protocollo n. 130139 del 12 ottobre 2005 la Provincia di Novara comunicava i nominativi dei rappresentanti della Provincia di Novara e dei Comuni di Castelletto Sopra Ticino, Marano Ticino, Oleggio, Pombia e Varallo Pombia, al fine del loro inserimento tra i componenti della Commissione aeroportuale di Malpensa;

in data 25 ottobre 2005 si svolgeva la riunione della Commissione aeroportuale di Malpensa. Con protocollo n. 3236 del 5 dicembre 2005, l'ENAC comunicava il resoconto della suddetta riunione, dando atto dell'avvenuto inserimento nella Commissione aeroportuale della Provincia di Novara, dell'ARPA Piemonte e dei Comuni citati. In quella sede veniva rilevato che proprio grazie alla partecipazione dei suddetti Comuni alle attività della Commissione si riusciva a limitare il disagio sulla popolazione con una più equa ripartizione del traffico aereo;

in data 3 luglio 2007 l'ENAC emetteva la circolare APT26, recante disposizioni in materia di contenimento dell'inquinamento acustico. A seguito dell'emanazione della suddetta circolare, nella riunione della Commissione aeroportuale di Malpensa del 10 settembre 2008, il Presidente della Commissione, dottor Bitto, riteneva che, intervenuto un cambiamento del quadro normativo di riferimento, fosse necessaria una illustrazione della circolare APT26 da parte del funzionario che aveva partecipato alla stesura. I rappresentanti degli enti locali piemontesi, non ritenendo che la circolare APT26 avesse determinato un cambiamento normativo, non sottoscrivevano il verbale della riunione;

in data 8 ottobre 2008 la Provincia di Novara richiedeva, invano, copia del provvedimento di nomina della commissione aeroportuale di Malpensa e del provvedimento successivo disponente l'integrazione tra i componenti della medesima commissione della Provincia di Novara e dei Comuni del CUV;

veniva poi convocata per il 10 novembre 2008 una nuova riunione della Commissione aeroportuale al fine di fornire gli opportuni chiarimenti sulla circolare APT26. Durante la suddetta riunione, i rappresentanti degli enti locali piemontesi chiedevano lumi circa la liceità della loro presenza, in qualità di componenti, nella commissione aeroportuale al rappresentante dell'ENAC, il quale, tuttavia, si dichiarava incompetente in ordine ad una pronuncia nel merito ed al rappresentante del Ministero dell'ambiente che, invece, ne confermava la liceità;

la circolare APT26, a cui l'ENAC si riferisce per giustificare l'intervenuto mutamento del quadro normativo, legittimante l'esclusione degli enti territoriali piemontesi dai componenti della Commissione aeroportuale, costituisce un mero atto interno, in quanto tale, privo di rilevanza esterna ed inidoneo a derogare a quanto affermato dal Ministero delle infrastrutture nel protocollo n. 12533 del 5 luglio 2005. All'uopo, il Ministero delle infrastrutture ha, in virtù del decreto legislativo n. 250 del 1997, art. 1, comma 2, il potere di indirizzo, vigilanza e controllo sull'ENAC, in particolare, ex art. 11 del decreto legislativo citato, ha il potere di vigilare affinché l'attività dell'ente corrisponda ai fini pubblico-istituzionali e si attui con criteri di efficacia, efficienza, economia e sicurezza, pregiudicati laddove gli enti territoriali piemontesi venissero ammessi a partecipare alla Commissione come meri osservatori;

l'ENAC stesso dà atto, sul suo sito, che le circolari da esso emanate si limitano ad integrare il quadro regolamentare dell'aviazione civile, al fine di migliorare la comprensione delle regole, favorendo un rapporto trasparente e corretto, e non già ad innovare il quadro normativo, come invece affermato dal Presidente della Commissione aeroportuale di Malpensa;

in virtù del principio di specialità, la circolare APT26 emessa dall'ENAC, di portata generale, non sembra idonea a derogare neppure al protocollo n. 2057 emesso dallo stesso ente, in cui si estende la partecipazione alla Commissione aeroportuale di Malpensa ai rappresentanti degli enti locali piemontesi, tenendo in considerazione la specificità del caso de quo. Il suddetto protocollo, inoltre, è stato emesso in adempimento dei pareri espressi dal Ministero delle infrastrutture e dal Ministero dell'ambiente,

si chiede di sapere:

quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda assumere nell'ambito delle sue competenze, al fine di garantire che i rappresentanti degli enti locali della Provincia di Novara, ed in particolare dei Comuni di Castelletto Sopra Ticino, Marano Ticino, Oleggio, Pombia e Varallo Pombia, non vengano esclusi dalla partecipazione, in qualità di membri, alla Commissione aeroportuale di Malpensa;

quali ulteriori iniziative di competenza intenda assumere affinché gli interessi della popolazione del territorio piemontese, contermine all'aeroporto di Malpensa, siano adeguatamente rappresentanti in seno alla Commissione aeroportuale di Malpensa;

quali azioni concrete sul piano normativo si intenda porre in essere al fine di evitare arbitrarie retrocessione dei membri della Commissione aeroportuale di Malpensa da componenti effettivi a meri osservatori.