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Legislatura 16 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-02805


Atto n. 4-02805

Pubblicato il 3 marzo 2010
Seduta n. 345

GIARETTA , ADAMO , AMATI , BAIO , BARBOLINI , BASSOLI , BIONDELLI , BOSONE , BUBBICO , CHITI , CHIURAZZI , DEL VECCHIO , DI GIOVAN PAOLO , DONAGGIO , FERRANTE , GARAVAGLIA Mariapia , INCOSTANTE , LEGNINI , MARINO Mauro Maria , MARITATI , PINOTTI , SANNA , SBARBATI , STRADIOTTO , TOMASELLI , VIMERCATI , PERTOLDI , LUMIA , SANGALLI , ROSSI Paolo , ANTEZZA - Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dello sviluppo economico. -

Premesso che:

il decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006, all'art. 4 (rubricato "Disposizioni urgenti per la liberalizzazione dell'attività di produzione di pane"), ha previsto l'emanazione, entro 12 mesi dalla sua entrata in vigore, di un decreto di disciplina delle denominazioni di "panificio", "pane fresco" e "pane conservato";

la suddetta disposizione normativa, ad oggi, non è ancora stata attuata con l'emanazione del prescritto regolamento ministeriale;

avviato sin dal 2007, presso il Ministero dello sviluppo economico, un tavolo di lavoro presieduto dal dottor Andrea Bianchi della Direzione generale per la politica industriale e la competitività e aperto a tutte le associazioni di categoria (tra cui la Federazione italiana panificatori), si è pervenuti, a seguito di alcune riunioni, alla predisposizione di un testo di decreto condiviso;

da allora il procedimento si è inspiegabilmente arrestato, essendo stato solo di recente - per effetto delle iniziative della Federazione italiana panificatori, da ultimo anche concretatesi in una petizione popolare d'intesa con l'associazione Città del pane - riavviato il tavolo di concertazione i cui partecipanti, in occasione dell'incontro dell'11 febbraio 2010, hanno ribadito la condivisione sul testo di decreto ministeriale predisposto due anni prima;

considerato che:

il pane fresco artigianale tipico delle diverse realtà territoriali e delle diverse tradizioni è una presenza fondamentale, non solo come alimento, nella vita quotidiana di circa 40 milioni di italiani che entrano ogni giorno nei 25.000 panifici collocati in tutti i quartieri delle città ed in tutti i borghi del territorio rurale e che costituiscono un fitto reticolo di realtà produttive che, oltre a vendere un bene primario, rappresentano un vero e proprio presidio all'identità culturale del territorio;

accanto al pane fresco artigianale nei supermercati oggi è presente anche pane congelato, surgelato, parzialmente cotto congelato e parzialmente cotto surgelato, ottenuto da impasti che possono essere prodotti mesi prima e nelle più svariate parti del mondo;

stante l'attuale assenza di obblighi di informazione, il consumatore ha solo l'illusione di comprare pane fresco, magari perché caldo al momento dell'acquisto, ma in realtà non è in grado di distinguere se si tratta di un prodotto realizzato solo con farina, acqua e sale all'esito di una lievitazione che dura una notte intera, oppure di un pane semplicemente riscaldato realizzato anche con lievitanti ed additivi per resistere ai processi di congelazione, la quale può durare anche due anni;

la richiamata disposizione è stata adottata proprio con l'obiettivo di consentire ai cittadini consumatori di distinguere il pane prodotto secondo un processo di produzione continuo dal pane a durabilità prolungata;

pertanto l'ulteriore ritardo nell'emanazione della disciplina regolamentare normativamente prevista danneggia gravemente i cittadini consumatori oltre al patrimonio agro-alimentare tradizionale e mette a rischio un intero settore del valore di 7 miliardi di euro per 400.000 addetti, con 25.000 piccole imprese che sfornano in media 100 chilogrammi di pane al giorno ciascuna,

si chiede di sapere se e quando il Governo intenda adottare il decreto di cui all'art. 4 del decreto-legge n. 223 del 2006, per difendere la trasparenza nella produzione del pane e per tutelare i consumatori, disciplinando l'indicazione del metodo di produzione e delle modalità di conservazione e consumo, nonché specificando quali forni potranno legittimamente recare, sulla propria insegna, la denominazione di "panificio", per aggiungere elementi di qualificazione ad un'attività produttiva che, altrimenti, rischierebbe di "deprofessionalizzarsi".